CHI E' IL DIRETTORE LAVORI?
Il Direttore dei Lavori è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da
eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere
con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.
I compiti del Direttore dei Lavori sono molteplici e sono:
1. Principalmente ha il ruolo di dirigere una o più persone nell'esecuzione di specifiche
opere volte a realizzare un progetto preventivamente approvato da un committente ed
eventualmente approvato anche dalla Pubblica Amministrazione se soggetto a norme di
legge vigenti;
2. La redazione dei SAL o, se redatti dall'impresa costruttrice, il controllo e l'avallo di
questi ultimi (Stato Avanzamento Lavori). Nei lavori privati le mansioni eventualmente
svolte dal Direttore dei Lavori nel controllo dei SAL possono essere di natura
"quantitativa" (computi delle opere eseguite) e non di natura "finanziaria" (accordi privati
che possono essere riservati a committente - impresa costruttrice). Nei lavori privati,
inoltre, salvo che non venga specificatamente contemplata nella Lettera d'Incarico, la
rendicontazione e controllo dei SAL viene generalmente svolta dal committente stesso o
da un suo tecnico terzo di fiducia.
3. La vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto;
4. La verifica della corretta esecuzione dei lavori;
5. La stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
6. Il rilascio di eventuali certificatiche possono essere quelli di corretta posa in opera, di
corretta esecuzione dei lavori o altri previsti dalla legge.
CHI E' IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN BASE AL D.Lgs. 81/2008?
FASE PRECEDENTE L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Trasmette al Responsabile dei lavori la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008
FASE PRECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI
Chiede alle imprese esecutrici, le informazioni necessarie ai fini della gestione del cantiere e la documentazione richiesta dalle
norme vigenti
Se ritenuto opportuno adegua il piano di sicurezza e coordinamento sulla base delle proposte delle imprese (d.lgs 81/2008 art.
92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b)
Valuta il piano operativo delle imprese ed eventualmente richiede modifiche ed integrazioni (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R.
554/99 Art. 127 c. 2 lett. f)
Nei casi di cui all'art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma, redige il piano di sicurezza e
coordinamento e predispone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro (d.lgs 81/2008 art. 93 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. a)
Adegua il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs
81/2008 Art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b)
Adegua il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R.
554/99 art. 127 c. 2 lett. b)
Valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R.
554/99 art. 127 c. 2 lett. b)
Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la
loro reciproca informazione (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. c)
Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la
loro reciproca informazione (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. c)
Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei
lavori, l'allontanamento dal cantiere, i la risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1) Nel caso in cui il Committente o il
Responsabile dei lavori non adottino nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale
territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett.
d)
Sospende in caso di pericolo grave e imminente,direttamente riscontrato,le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettati dalle imprese interessate (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett.e)
Nei casi di cui all'art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma, redige il piano di sicurezza e
coordinamento e predispone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)
FASE AL TERMINE DEI LAVORI
Consegna al Responsabile dei lavori il fascicolo adeguato durante l'esecuzione dei lavori